Statuto

ART. 1*

(Denominazione e sede)

L’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di JESOLO, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile, il giorno 10/11/1989 in JESOLO, conferma la sua forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in via Levantina nr. 104 nel comune di Jesolo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2*

(Statuto)

L’organizzazione di volontariato A.V.O. è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ha strutture e contenuti democratici e ha durata illimitata.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità)

L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito socio-sanitario.

  • L’A.V.O. in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;
  • Fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
  • Esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale e civile;
  • Opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell’ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l’isolamento, la noia: con esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E’ una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
  • Collabora con le istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
  • Si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell’ammalato.
  • Si adopera e si impegna nell’ assistenza domiciliare come aiuto ai malati.

L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

L’A.V.O. è aperta a tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio assistenziali. A ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell’Associazione. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali. 

Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Perdono la qualità di socio: – coloro che non versano la quota sociale per due anni consecutivi; – i dimissionari; – coloro che senza giustificato motivo non esplicano, per almeno un anno, alcuna attività nell’interesse dell’Associazione; – coloro che, in base a determinazione del

Consiglio direttivo, per violazioni delle norme statutarie o per altri gravi motivi risultano nuocere al prestigio e arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell’Associazione.

L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente
  • Collegio dei revisori
  • Collegio dei probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10

(L’assemblea )

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

  • approvare il conto consuntivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12

(Convocazione)

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di 3 a un massimo di 11 componenti, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati.

Al consiglio sono attribuiti i seguenti compiti: – fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione; – sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; – determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti; – nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore; – in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione.

Il consiglio direttivo convocato dal presidente almeno una volta al mese è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo può riunirsi quando ne faccia richiesta almeno un terso dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo, è da questo nominato ed è rieleggibile per un mandato.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presidenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Collegio dei Revisori)

E’ composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Provvede al controllo dei conti dell’Associazione e riferisce annualmente all’Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. Del c.c. I revisori possono essere anche esterni all’Associazione.

ART. 18

(Collegio dei Probiviri)

E’ composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. E’ investito, su proposta del Consiglio direttivo, delle questioni di carattere disciplinare ed esprimere parere sull’esclusione per gravi motivi del socio, quali che siano le funzioni ricoperte da sottoporre alla ratifica dell’assemblea.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti e/o di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo. Le operazioni sul conto saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente.

ART. 20

(I beni)

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 22

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;

L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 23

(Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l’organizzazione ed il  personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 27

(Responsabilità della organizzazione)

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28

(Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia  ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.